Affitti Case Vacanze - Schedine alloggiati o di Presenza
Affitti Case Vacanze - Schedine alloggiati o di Presenza
In questi giorni molte persone mi hanno posto questa domanda... ho fatto una ricerca ed ecco a voi ...
Normativa di riferimento per compilazione obbligatoria delle Schedine di Presenza (o schedine alloggiati).
in riferimento all' L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
Citazione:
1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonche' i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalita' conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione puo' essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresi' tenuti a comunicare all'autorita' locale di pubblica sicurezza le generalita' delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore puo' scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
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Citazione:
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L'articolo 109 in trattazione, negli ultimi anni ha subito più di una modifica infatti nel 1995, dopo che l’art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) aveva previsto specificamente la sanzione penale dell’arresto o dell’ammenda, questa norna era stata depenalizzata dall’art. 7 del d.l. 97/1995, successivamente convertito nella legge 203/95, per poi ritornare ad essere censurato penalmente, con la sua completa riscrittura, avvenuta appunto ad opera dell’art. 8 della già citata L. 29/03/2001, n. 135.
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Fonte: sanzioniamministrative.it
Questi sono tutti estratti, si consiglia di parlare con il proprio commercialista a riguardo.
Citazione:
PROCEDURA TELEMATICA PER LA COMUNICAZIONE ALLOGGIATI.
Sono trascorsi appena otto mesi dall'avvio del "Progetto Alloggiati", che consente a tutte le strutture ricettive del capoluogo e della provincia (alberghi, villaggi turistici, Bed & Breakfast, camping, case vacanze, affittacamere), di comunicare telematicamente i dati relativi agli ospiti con un semplice, ma sicuro, collegamento ad Internet.
Nei soli primi due mesi hanno aderito a tale iniziativa oltre duecento strutture (e tra queste le principali della provincia) comunicando migliaia di dati relativi agli alloggiati.
Gli utenti certificati, hanno da subito espresso vivo compiacimento per tale iniziativa, apprezzando in particolar modo i vantaggi scaturiti in termini economici e di tempo in quanto non sono più tenuti alla compilazione ed alla successiva consegna alle Forze di Polizia delle cosiddette schedine.
Molto apprezzato inoltre, è stato il rapporto diretto che gli esercenti hanno instaurato con il personale della Polizia di Stato, che non si è limitato a rilasciare la certificazione ma li ha seguiti costantemente anche nelle fasi successive risolvendo ogni perplessità emersa.
La linea diretta con la Polizia di Stato ha prodotto notevoli risultati in termini di sicurezza, quali alcune identificazioni di soggetti responsabili di truffe, di insolvenza fraudolenta, ed altri reati: ciò si deve all'immediatezza del controllo e della verifica sulle persone ospitate presso le strutture collegate.
Considerando l'elevato numero di strutture ricettive presenti nei numerosissimi comuni della provincia di Lecce, si ribadisce che ogni interessato all'abilitazione potrà produrre, senza termini di scadenza, apposita istanza presso l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura (Centrale Operativa), rivolgendosi per ogni chiarimento al numero telefonico 0832/691711.
Le strutture ricettive riceveranno la certificazione direttamente presso gli uffici della Questura dove in pochi minuti gli sarà assegnata una utenza, con relativa password e nel contempo verrà illustrata la procedura per gli inserimenti. Peraltro, in collaborazione con la Camera di Commercio, la Polizia di Stato ha ideato stages finalizzati ad istruire i gestori delle strutture ricettive che vogliano aderire al nuovo sistema ed aggiornare quelli già accreditati.
E' possibile scaricare dalla sezione documenti il modello di richiesta credenziali per l'accesso alla procedura telematica "Alloggiati".
Nella galleria di immagini alcuni momenti della conferenza stampa.
Pubblicato il: 06 marzo 2009
Ultima modifica: 18 agosto 2009
Fonte: Polizia di Stato Questura di Lecce
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