In arrivo altre tasse per i proprietari di terreni e case accessibili da una strada provinciale.
Non trovo le giuste parole per la SORPRESA che riceveranno, in questi giorni, tutti i proprietari di terreni e/o case accessibili da una strada provinciale.
Menti eccelse e contorte hanno riadottato un regolamento che era fermo dal lontano 1996/07.
Questi sono i nostri Eletti ?????????????
Complimenti.
Amici del forum Vi allego un comunicato stampa che potrebbe tornarVi utile.
Pantaleo Ciullo '58
Citazione:
ACCESSI SULLE "PROVINCIALI" IN VISTA UNA PIOGGIA DI RICORSI di Davide Stasi
Si preannuncia una pioggia di ricorsi contro il balzello per gli accessi lungo le strade provinciali. Dopo la nascita di comitati spontanei, adesso i cittadini potrebbero adire le vie legali per contestare il canone cosiddetto ricognitorio. In sostanza, coloroche hanno accesso sulle strade provinciali devono pagare i diritti alla Provincia.
L'obolo chiesto è di 15,49 euro l'anno. Ma negli avvisi di accertamento della Serfin (la società concessionaria della riscossione) si pretende anche il pagamento degli ultimi cinque anni (gli anni pregressi al 2003 sono caduti in prescrizione) e la compilazione di un modulo di autodenuncia per beneficiare della sanatoria. Per un totale di 83,33 euro, comprensive di 5,88 euro di spese di notifica.
Tutto sommato, poco più di ottanta euro non rovinano una famiglia, tuttavia i problemi sorgono quando i piccoli proprietari hanno fondi divisi in più località. Ad esempio, chi possidede tre terreni deve sborsare ben 250 euro.
Ma a tutto questo si oppongono i cittadini. C'è chi ritiene, infatti, il pagamento "del tutto irrazionale". "A proposito della delibera del consiglio provinciale del 5 novembre 2007 - siega Cosimo Fracasso, dottore commercialista - con la quale si dispone la regolarizzazione in sanatoria delle occupazioni del demanio provinciale, la richiesta è da considerarsi "del tutto irrazionale", poichè l'ex articolo 44, comma 7, del decreto legislativo numero 507 del 15 novembre 1993, recita che "la tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico"".
Aggiunge anche che a "questa disposizione non si può derogare con norme regolamentari provinciali. Ciò - sottolinea - induce a ritenere che la tassa in questione non sia dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali.
Sull'argomento, il Ministero delle finanze, con la risoluzione numero 225/E del 26 gennaio 1997, ha stabilito che "non possono essere sottoposte a tassazione gliaccessi a raso che si aprono direttamente sulla via pubblica per l'inesistenza dell'occupazione del suolo pubblico rappresentata solo dalla presenza di un apposito manufatto costruito sul suolo pubblico per facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (come espressamente disposto dall'art. 44, comma 4, del decreto legislativo numero 507 del 1993)".
Ed ancora, il Ministero delle finanze ha infatti precisato che per la definizione di "passo carrabile", ai fini della "tassa" in questione occorre far riferimento esclusivamente alle disposizioni dell'articolo 44 e, pertanto, non sono tassabili i semplici accessi "a raso" che si aprano direttamente sulla strada (risoluzione numero 220/E del 11 novembre 1997). Riesplode la battaglia, dunque, sul canone per gli accessi alle strade provinciali.
(LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO, 20 febbraio 2008)
Scritto il 20/02/08 alle 17:03
COMUNICATO STAMPA DEL 19 FEBBRAIO 2008
Spett.le Redazione,
in merito alla delibera di Consiglio Provinciale del 5 novembre 2007 con la quale l'Amministrazione provinciale di Lecce ha disposto la regolarizzazione in sanatoria delle occupazioni del demanio provinciale, accertate per le annualità 2003/2004/2005/2006/2007, si comunica che la richiesta in questione è da considerarsi del tutto irrazionale poichè l'ex art. 44 comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, recita "la tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico". A questa disposizione non si può derogare con norme regolamentari provinciali. Ciò riduce a ritenere che la tassa non sia dovuta per i semplici acccessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso dei passi carrabili.
Sull'argomento, il Ministero delle Finanze, con la risoluzione n. 225/E del 26.01.1997, ha affermato che non possono essere sottoposte a tassazione gli acccessi a raso che si aprono direttamente sulla via pubblica per l'inesistenza dell'occupazione del suolo pubblico per facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Il Ministero delle Finanze ha infatti precisato per la definizione di "passo carrabile", ai fini della "tassa" in argomento occorre far riferimento esclusivamente alle disposizione di cui al citato art. 44 e che non ricadano nella predetta previsione normativa e, pertanto, non sono tassabili i semplici accessi "a raso" che si aprano direttamente sulla strada (risoluzione n. 220/E del 11.11.1997).
Certo di averVi fatto cosa gradita porgo distinti saluti.
Dr. Cosimo Fracasso
Scritto il 20/02/08 alle 16:42
LETTERA AL SEN. GIOVANNI PELLEGRINO a mezzo forum del sito della Provincia di Lecce
Parabita, 19 febbraio 2008
Oggetto: Regolarizzazione in sanatoria delle occupazioni del demanio provinciale, accertate per le annualità 2003/2004/2005/2006/2007
Chiarissimo Presidente,
la presente in merito alla delibera di Consiglio Provinciale del 5 novembre 2007 con la quale l'Amministrazione provinciale di Lecce ha disposto la regolarizzazione in sanatoria delle occupazioni del demanio provinciale, accertate per le annualità 2003/2004/2005/2006/2007, senza l'applicazione delle sanzioni ed interessi in deroga al disposto degli artt. 22 e 40 del Regolamento Provinciale C.O.S.A.P.
L'ex art. 44 comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 recita: "la tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico".
A questa disposizione non si può derogare con norme regolamentari. Ciò riduce a ritenere che la tassa non sia dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso dei passi carrabili.
Sull'argomento, il Ministero delle Finanze, con la risoluzione n. 225/E del 26.01.1997, ha affermato che non possono essere sottoposte a tassazione gli accessi a raso che si aprono direttamente sulla via pubblica per l'inesistenza dell'occupazione del suolo pubblico rappresentata, come espressamente disposto dall'art. 44, comma 4, del D.Lgs. 507/93, solo dalla presenza di un apposito manufatto costruito sul suolo pubblico per facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
Il Ministero delle Finanze ha infatti precisato che per la definizione di "passo carrabile", ai fini della "tassa" in argomento, occorre far riferimento esclusivamente alle disposizioni di cui al citato art. 44 e che non ricadono nella predetta previsione normativa e, pertanto, non sono tassabili i semplici accessi "a raso" che si aprono direttamente sulla strada (risoluzione n. 220/E del 11.11.1997).
Distinti saluti.
Dr. Cosimo Fracasso
Scritto il 19/02/08 alle 11:18
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