INFORMAZIONI MODALITA' DI PRESENTAZIONE LISTE
Per facilitare i cittadini interessati si riportano di seguito alcune notizie importanti per la presentazione delle liste.
A) Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti:
Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista che deve comprendere un numero di candidati
- b]almeno 12 e non più di 16 nei comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti.[/b]
Numero dei presentatori delle liste.
La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 3 LEGGE 25 MARZO 1993 N 81
da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, sotto pena di gravi sanzioni ( reclusione fino a due anni e multa di € 2.065,00 ( £ 4.000.000 ) - art. 70, T. U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, che riproduce l'art. 93 del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570 ).
TERMINI INIZIALE E FINALE , PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Deve essere effettuata durante il normale orario di ufficio , dalle ore 8 del 30 ° giorno alle ore 12 del 29 ° giorno antecedenti La data della votazione ( ultimo giorno utile per la presentazione è sabato 15 maggio )
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