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Torna indietro   Forum del Salento > Torre Vado - nel Salento in Puglia > Il Nostro Comune: novità, proposte e problemi
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Il Nostro Comune: novità, proposte e problemi Come in tutti i piccoli comuni, esistono problemi che non vengono preposti all' attenzione di chi di dovere .. inserite qualsiasi vostra richiesta, critica o novità ... noi cercheremo di avere una risposta. By TorreVado.info nel salento in Puglia a Torre Vado

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  #21  
Vecchio 30-06-2009, 13.33.11
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Si può sapere, per cortesia, quante altre concessioni esistono a Torre Vado e dove con precisione?
Era la prima domanda della discussione (aperta qualche mese fa) ma ancora nessuno mi ha risposto!
Rispondi citando
 
  #22  
Vecchio 30-06-2009, 15.11.04
Wtrotta Wtrotta non è connesso
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Predefinito Legge Piano Coste

(admin: non inserite link non autorizzati sopratutto se non raggiungibili grazie)
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  #23  
Vecchio 01-07-2009, 06.40.38
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AnnaMaria AnnaMaria non è connesso
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Predefinito Disciplina della tutela e uso della costa, legge regionale n. 17 del 23 giugno 2006

ecco il testo integrale della legge.

PARTE PRIMA
LEGGE REGIONALE 23 giugno 2006, n. 17
“Disciplina della tutela e dell’uso della costa”.
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PIANIFICAZIONE
Art. 1
(Oggetto e principi generali)
1. Nell’ambito della gestione integrata della costa, la presente legge disciplina l’esercizio delle
funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale
conferite dallo Stato ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, individuando le funzioni trattenute in
capo alla Regione e quelle conferite ai Comuni e alle Province.
2. Per gestione integrata della costa s’intende il concorso della pluralità di interessi pubblici, ai
diversi livelli territoriali, nella valutazione delle azioni programmatiche finalizzate all’uso, alla
valorizzazione e alla tutela del bene demaniale marittimo.
3. Per gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale s’intendono tutte le attività
e i compiti individuati dall’articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni , in attuazione
dell’articolo 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
4. L’azione regionale in materia di demanio marittimo si conforma ai seguenti principi:
a) salvaguardia, tutela e uso eco-sostenibile
dell’ambiente;
b) pianificazione dell’area costiera;
c) accessibilità ai beni del demanio marittimo e al mare territoriale per la loro libera fruizione;
d) semplificazione dell’azione amministrativa;
e) trasparenza delle procedure e partecipazione
alla definizione degli indirizzi;
f) integrazione tra i diversi livelli della Pubblica amministrazione, attraverso forme di cooperazione e di concertazione;
g) decentramento amministrativo dei compiti e delle funzioni connesse;
h) sviluppo armonico ed eco – compatibile del turismo balneare.
5. Sono escluse dalla competenza regionale:
a) le aree del demanio marittimo e del mare territoriale necessarie all’approvvigionamento
di fonti di energia, ai sensi del d.lgs. 112/1998;
b) i porti e le aree espressamente dichiarate di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima, identificati dalla normativa vigente e dalle intese tra Stato e Regione Puglia; 10568 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 79 del 27-6-2006 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 79 del 27-6-2006 10569
c) i porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, come classificati dall’articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni;
d) le aree e i porti ricadenti nella circoscrizione delle Autorità portuali, istituite ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 84/1994.
Art. 2
(Pianificazione)
1. L’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 1, ha luogo sulla base della pianificazione
che si articola nei livelli regionale e comunale.
2. Il processo di pianificazione ha luogo con la collaborazione delle Province, sentite le associazioni portatrici di interessi generali in materia ambientale, territoriale e turistica.
Art. 3
(Piano regionale delle coste)
1. La pianificazione regionale si attua mediante il Piano regionale delle coste (PRC).
2. Il PRC, previa ricognizione dello stato attuale del bene e delle sue caratteristiche fisiche,
nonché dei Piani territoriali di coordinamento provinciali, laddove approvati, e dei Piani territoriali regionali, generali e di settore, disciplina, in attuazione degli indirizzi fissati a tal fine dalla Giunta regionale, sentite le Province territorialmente competenti, le attività e gli interventi sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale , per garantirne la valorizzazione e la conservazione dell’integrità fisica e patrimoniale.
3. Il PRC contiene gli studi, le indagini e i rilievi sulle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteomarino, nonché le linee guida per la progettazione delle opere di ingegneria costiera, quali: opere di difesa, porti turistici e cave di mare per il prelievo di sabbia da destinare al rifacimento degli arenili in erosione.
4. La Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposito regolamento che disciplina le procedure per l’esame e l’approvazione delle opere di ingegneria costiera, nonché per il rilascio delle relative concessioni demaniali marittime.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
adotta il PRC.
6. Entro trenta giorni dalla data di adozione del PRC, i Comuni, le Province e gli altri soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, possono far pervenire alla Regione osservazioni e proposte integrative.
7. Entro trenta giorni dallo scadere del termine
di cui al comma 6, la Giunta regionale, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute,
predispone il PRC per la successiva approvazione da parte del Consiglio regionale.
8. Il Piano acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia.
9. Le varianti al PRC sono approvate con le medesime procedure utilizzate in sede di prima
approvazione.
Art. 4
(Piano comunale delle coste)
1. Ai principi e alle norme del PRC devono essere conformati i Piani comunali delle coste
(PCC), ancorché approvati e/o predisposti per effetto di norme regionali previgenti.
2. Entro quattro mesi dalla data di approvazione del PRC, la Giunta comunale adotta il Piano comunale
delle coste ovvero adegua quello previgente, dandone ampia pubblicità. Il Piano è depositato
presso la Segreteria comunale e posto in visione di chiunque ne faccia richiesta.
3. Le eventuali osservazioni devono essere presentate presso il Comune entro trenta giorni dalla
data di deposito.
4. Entro e non oltre trenta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 3, il Consiglio comunale
approva il PCC, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute.
5. Ai fini della verifica di compatibilità al PRC, il PCC approvato viene inviato alla Giunta regionale,
che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, decorso il quale l’esito
s’intende favorevole.
6. Il PCC, ai fini dell’efficacia, è approvato in via definitiva dal Consiglio comunale, in conformità
alla deliberazione della Giunta regionale.
7. Le varianti al PCC sono adottate con le medesime procedure utilizzate in sede di prima
approvazione.
8. Qualora i Comuni non provvedano entro i termini stabiliti, previa diffida ad adempiere entro
sessanta giorni e scaduto tale ulteriore termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, nomina con proprio decreto un Collegio di tecnici regionali, con funzione
di Commissario ad acta, per la redazione e approvazione del PCC.
9. Il Collegio di cui al comma 8 è presieduto dal dirigente del Settore demanio e patrimonio, o suo
delegato, ed è composto da:
a) un tecnico del Settore demanio e patrimonio;
b) un tecnico del Settore urbanistico;
c) un tecnico del Settore ecologia e ambiente;
d) un tecnico della Provincia competente;
e) un tecnico comunale.
10. Le spese riconosciute in favore dei componenti del Collegio sono quantificate nella misura
percentuale, stabilita dall’articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro
in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, della tariffa professionale
vigente degli ingegneri e architetti, sulla base del numero di abitanti nel periodo estivo fornito dal
Comune, e sono poste a carico del Comune inadempiente.
11. I PCC possono essere presentati con le stesse modalità da più Comuni consorziati limitrofi o dalle
Unioni dei Comuni ove esistenti.
Art. 5
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative che necessitano di unitario esercizio
a livello regionale:
a) programmazione, indirizzo e coordinamento generale;
b) individuazione delle aree di tutela e di conservazione ambientale;
c) gestione del sistema informativo del demanio (SID);
d) supporto e consulenza ai Comuni costieri;
e) monitoraggio e verifica dell’attività dei Comuni costieri;
f) rilascio della concessione di beni demaniali richiesti nell’uso del Comune medesimo;
g) esercizio dei poteri sostitutivi;
h) esercizio di attività qualificate regionali dal PRC;
i) rilascio di concessioni demaniali marittime per la realizzazione di opere di ingegneria costiera.
2. L’espletamento delle attività di competenza regionale è assicurato dal Settore demanio e patrimonio.
Art. 6
(Funzioni dei Comuni)
1. È conferito ai Comuni costieri l’esercizio di tutte le funzioni amministrative relative alla materia
del demanio marittimo, fatte salve quelle espressamente individuate all’articolo 5.
2. I Comuni trasmettono alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull’esercizio
delle funzioni amministrative conferite, con riferimento all’anno precedente.
3. Le funzioni del comma 1 possono essere esercitate dai Comuni costieri in forma singola o
associata.
10570 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 79 del 27-6-2006
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 79 del 27-6-2006 10571
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 7
(Sistema informativo del demanio – SID)
1. Il Sistema informativo del demanio marittimo (SIS) rappresenta lo strumento condiviso per la gestione unitaria informatizzata dei dati relativi all’amministrazione del Demanio marittimo, al fine di consentire la puntuale identificazione e conoscenza del suo reale stato d’uso.
2. La Regione, a seguito di autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, favorisce
e promuove l’utilizzo del SID a livello comunale, ai fini della concreta operatività del conferimento
di cui all’articolo 6, comma 1. L’accesso al SID è consentito a ciascuna Provincia per l’esercizio
dell’attività di vigilanza sul territorio di competenza.
3. I Comuni hanno l’obbligo di operare sul SID, trasmettendo alla Regione anche copia integrale
delle concessioni rilasciate, in forma cartacea e con cadenza quindicinale.
4. Il SID rappresenta, a regime, lo strumento per fornire servizi web al pubblico, consentendo la
consultazione e la visualizzazione dei dati accessibili.
Art. 8
(Domanda per la concessione)
1. La domanda per ottenere il rilascio, il rinnovo e la variazione della concessione deve essere
rivolta al Comune territorialmente competente.
2. La domanda, prodotta secondo procedura SID, deve specificare sia l’uso che il richiedente
intende fare del bene demaniale, sia la durata della concessione richiesta.
3. La domanda per il rilascio e la variazione della concessione deve essere corredata di una
perizia giurata a firma di tecnico abilitato, riportante la descrizione, anche fotografica, dello stato
dei luoghi ante operam e una simulazione, mediante trasposizione, dalla quale si possa rilevare l’impatto
ambientale post operam.
4. Alla domanda devono essere allegati, inoltre, la certificazione antimafia e la documentazione
idonea a dimostrare l’assenza di sentenza di condanna penale passata in giudicato per reati non colposi
e di provvedimenti definitivi di misure di prevenzione.
5. L’avvio del procedimento è subordinato al pagamento del contributo per spese di istruttoria,
determinato ai sensi del Disciplinare approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre
1997, n. 9074, attuativo della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del
patrimonio regionale).
6. Al fine di accedere a provvidenze pubbliche il concessionario può chiedere, con motivata
istanza, il rinnovo anticipato del titolo concessorio.
Art. 9
(Concorso di domande)
1. Nel caso di più domande riguardanti, in tutto o in parte, la stessa area o bene è effettuata, in via
combinata e ponderale, in relazione alla tipicità delle aree medesime, la comparazione valutando in
particolare le caratteristiche del progetto in ordine alla tutela del paesaggio e dell’ambiente, all’utilizzo
di materiali e tecnologie eco - compatibili e di facile rimozione, all’incremento del livello occupazionale,
alle concessioni dichiarate decadute o revocate in contrasto con il PCC. In caso di parità, si procede a licitazione privata tra i concorrenti.
Art. 10
(Rilascio e durata della concessione)
1. Il rilascio, il rinnovo e la variazione della concessione ha luogo nel rispetto del PCC approvato,
del codice della navigazione, del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, delle
leggi statali e regionali, con riferimento particolare alla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per le
determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), così come modificata dall’articolo
10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 e dalla legge 29 marzo 1001, n. 135.
2. Il termine per l’emissione del provvedimento è fissato, al massimo, in novanta giorni decorrenti
dalla data di acquisizione dell’ultimo parere.
3. Sono destinatari di concessione demaniale marittima l’Ente pubblico e i soggetti privati.
4. Il parere di cui all’articolo 12 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione
è espresso dagli Uffici tecnici dei Comuni competenti ovvero, in avvalimento, dal Settore
regionale demanio e patrimonio.
5. Le concessioni per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto sono rilasciate
secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
509 (Regolamento che disciplina il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la
realizzazione di strutture dedicate alla nautica di diporto). Fino alla ridefinizione della materia, la
Regione assume direttamente la responsabilità dei procedimenti di esame dei progetti preliminari,
nonchè di approvazione dei progetti definitivi, ai sensi del comma 10 dell’articolo 5 e del comma 4
dell’articolo 6 del d.p.r. 509/1997. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti avviati su
istanze presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano
state attivate le Conferenze dei servizi per l’esame e l’approvazione dei progetti.
6. La durata delle concessioni per finalità turistico- ricreativa è fissata ordinariamente in anni sei.
Per le altre finalità produttive non turistico-ricreative la durata della concessione è, invece, fissata in
relazione ai piani di investimento e ammortamento proposti dai richiedenti.
7. Per le concessioni non produttrici di reddito la relativa durata è stabilita dai PCC.
Art. 11
(Obblighi del concessionario)
1. Al concessionario è fatto obbligo di garantire:
a) l’accesso al mare da parte dei soggetti diversamente abili, con la predisposizione
di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, a meno di particolari condizioni geomorfologiche e ambientali;
b) i servizi minimi (igienico-sanitari, docce,chiosco-bar, direzione). Gli stessi se prefabbricati
“in serie” e di uso temporaneo (da rimuovere dunque al termine della stagione estiva) sono assentiti con la sola concessione demaniale, ferme restando le procedure della denuncia inizio attività (DIA) e le competenze dell’Agenzia delle dogane;
c) il salvamento;
d) il parcheggio agli utenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità per le concessioni esistenti;
e) il transito libero e gratuito al pubblico, per l’accesso alla battigia e al mare territoriale,
qualora non esistano accessi alternativi in un ambito non superiore a metri 150, fatti salvi i casi particolari indicati nel PCC;
f) il mantenimento della pulizia delle aree limitrofe a quelle concesse, per una larghezza
non inferiore a metri venti, su ciascun lato durante il periodo di sua attività.
2. Gli obblighi indicati al comma 1, lettere a),b), c), d) ed e) devono essere pubblicizzati mediante
l’esposizione di apposito cartello ben visibile.
3. In presenza di relitti di aree retrostanti, antistanti o laterali a quella richiesta o già concessa, è
fatto obbligo al concessionario di acquisirle comunque in concessione, pena la revoca della concessione
ovvero il diniego della domanda di concessione.
10572 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 79 del 27-6-2006
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 79 del 27-6-2006 10573
4. La gestione di stabilimenti balneari e di altre strutture connesse alle attività turistiche ricadenti
su aree demaniali regolarmente concesse è consentita per l’intero anno, al fine di svolgere
attività collaterali alla balneazione, con facoltà di mantenere le opere assentite, ancorché precarie,
qualora, prima della scadenza della concessione, sia stata prodotta regolare istanza di rinnovo e,
comunque, sino alle relative determinazioni dell’autorità competente.
Art. 12
(Revoca, decadenza e sospensione della concessione)
1. La concessione può essere revocata, in tutto o in parte, ovvero dichiarata decaduta, al ricorrere
delle circostanze di cui agli articoli 42 e 47 del codice della navigazione.
2. La concessione è comunque revocata, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico
interesse, per condanne relative a reati di inquinamento ambientale che comportano un danno
non rimediabile e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. In
caso di revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, sorge il diritto alla restituzione della
quota parte del canone di concessione pagato e non utilizzato, nonché il diritto di precedenza, a parità
delle condizioni di cui all’articolo 9, sulla concessione di nuove aree.
3. L’inosservanza nei confronti dei lavoratori delle previsioni di legge e dei Contratti collettivi di
lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
comporta, a seguito dell’accertamento definitivo in sede giurisdizionale, la diffida da parte dei
competenti uffici a regolarizzare la posizione del concessionario nel termine perentorio di novanta
giorni. In caso di mancata ottemperanza, la concessione è dichiarata decaduta.
4. L’esercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di interesse
pubblico o altre motivate esigenze. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento
di sospensione comporta la decadenza della concessione.
5. Avverso i provvedimenti adottati dai Comuni gli interessati possono produrre ricorso al Settore
demanio della Regione Puglia.
Art. 13
(Affidamento in gestione – Sub-ingresso)
1. L’autorizzazione all’affidamento di cui all’articolo 45 bis del codice della navigazione è
rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 4:
a) per le attività secondarie di bar, di ristorazione, di pulizia e salvamento;
b) per l’intera attività oggetto della concessione, limitatamente ad un’unica stagione
balneare e per una volta soltanto nell’ambito della durata ordinaria della concessione.
2. L’autorizzazione al sub–ingresso di cui all’articolo 46 del codice della navigazione è rilasciata,
previa verifica dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 4, e di quelli di idoneità tecnica ed economica,
limitatamente a una sola volta in relazione all’area concessa, per ogni arco temporale di anni sei.
3. Sono fatti salvi il caso di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del codice della navigazione
e di trasferimento della concessione tra coniugi e parenti fino al 2° grado.
Art. 14
(Autorizzazione ex articolo 55 del codice della navigazione)
1. Allo scopo di assicurare il libero accesso al demanio marittimo, le autorizzazioni ex articolo 55
del codice della navigazione vengono rilasciate previa verifica di compatibilità con le previsioni del
PRC e dei PCC.
2. I relativi pareri espressi dalla Regione e dal Comune, nel termine di giorni novanta dalla richiesta,
sono vincolanti ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente.
Art. 15
(Vigilanza)
1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal codice della navigazione e dal
regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, le funzioni di vigilanza sull’uso in concessione
delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale sono esercitate anche dalla
Regione, dalle Province e dai Comuni, nell’ambito delle rispettive competenze.
2. Le Amministrazioni individuano apposito personale cui attribuire, nelle forme di legge, la
qualifica di Ufficiale e Agente di Polizia giudiziaria.
3. Chiunque, fra gli organi di polizia indicati ai commi 1 e 2, accerti che sulle aree demaniali marittime
o sulle zone di mare territoriale in concessione
sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree o le zone stesse sono utilizzate senza titolo o in
difformità dal titolo concessorio, ne dà comunicazione alla competente autorità amministrativa, per i
provvedimenti previsti dagli articoli 54 e 55 del codice della navigazione, nonché alla competente
autorità giudiziaria.
4. All’attuazione delle procedure di cui all’articolo 54 del codice della navigazione provvedono, in
danno, i Comuni e, nei casi di conclamata inerzia, la Regione attraverso le proprie strutture.
5. Nell’impossibilità a provvedervi direttamente, la Regione si avvale dell’autorità militare.
6. La Regione verifica l’esercizio delle funzioni da parte dei Comuni mediante il controllo a campione
delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate.
7. Indipendentemente dal controllo a campione di cui al comma 6, la Regione effettua verifiche di
conformità ogniqualvolta venga a conoscenza di irregolarità o di inadempienze.
8. Nei casi di accertata inerzia o inadempienza del Comune, su proposta dell’Assessore competente,
il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, nomina, con proprio decreto,
un Commissario ad acta.
TITOLO III
NORME TRANSITORIE
E FINANZIARIE
Art. 16
(Norme di salvaguardia e prime direttive per la predisposizione dei Piani)
1. È vietato il rilascio, il rinnovo e la variazione di concessione demaniale nelle seguenti aree e relative
fasce di rispetto:
a) lame;
b) foci di fiume o di torrenti o di corsi d’acqua, comunque classificati;
c) canali alluvionali;
d) a rischio di erosione in prossimità di falesie;
e) archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali.
2. Nelle aree classificate siti di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS.) o
comunque classificate protette, nonché nelle aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea, il rilascio
e la variazione della concessione demaniale è subordinato alla preventiva valutazione favorevole
d’incidenza ambientale effettuata dal competente Ufficio regionale, salvo i casi previsti da apposito
regolamento regionale.
3. In attuazione dell’articolo 1, comma 4, lett. c) e al fine di evitare pregiudizio all’uso pubblico, è
vietata la realizzazione di recinzioni sul demanio marittimo. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le recinzioni non autorizzate devono essere rimosse a cura e spese del
concessionario. Il mancato adempimento è motivo di esecuzione di ufficio e di decadenza della concessione.
In fase di prima applicazione della pre- 10574 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 79 del 27-6-2006
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 79 del 27-6-2006 10575
sente legge, le recinzioni autorizzate possono permanere, a condizione che non costituiscano impedimento
all’accesso all’arenile, per il rispetto dell’articolo 11, comma 1, lettera e); le opere di urbanizzazione
realizzate dai Comuni a delimitazione del demanio marittimo devono, comunque, consentire
il libero accesso allo stesso a intervalli non superiori a metri 150.
4. Allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per le finalità turistico-
ricreative, una quota non inferiore al 60 per cento del territorio demaniale marittimo di ogni singolo
comune costiero è riservata a uso pubblico e alla libera balneazione.
5. Il valore percentuale di cui al comma 4 è determinato in metri lineari, con riferimento alla
linea di costa, ed è calcolato:
a) al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione,
di quella portuale e di quella riveniente dall’applicazione dei limiti e divieti di cui al comma 1;
b) al lordo dei servizi (parcheggi, igienico–sanitari).
6. Possono essere realizzate strutture classificate “spiaggia libera con servizi” nella misura non
superiore al 40 per cento della zona destinata a uso pubblico e alla libera balneazione di cui ai commi 4
e 5. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi l’area demaniale marittima in concessione al soggetto
che eroga servizi legati alla balneazione, con la condizione che almeno il 50 per cento della
superficie concessa e del relativo fronte mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.
7. I PCC, compatibilmente con gli indirizzi del
PRC di cui al comma 2 dell’articolo 3 e le direttive e norme di salvaguardia di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6
e 8 del presente articolo, individuano nella quota concedibile l’intera superficie o parte di essa non
inferiore al 50 per cento delle aree demaniali in concessione, confermandone la titolarità, fatte salve le
circostanze di revoca e decadenza di cui all’articolo 12. Le concessioni già assentite in contrasto con il
PCC al loro scadere non sono più rinnovate. Il Piano, anche in deroga ai limiti di cui al comma 4, individua
apposite aree demaniali da destinare alla variazione o traslazione dei titoli concessori non rinnovati. In ogni
caso, ai concessionari viene riconosciuto il diritto di continuare a esercitare la propria attività per i tre anni
successivi all’entrata in vigore del PCC.
8. Negli ambiti demaniali di più facile accesso, principalmente nei centri abitati o a ridosso di essi,
devono essere individuati nei PCC una o più aree da destinare alla pubblica fruizione.
9. La Regione, in fase di predisposizione del PRC, provvede a classificare la valenza turistica del
territorio costiero, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del .Ministro dei trasporti e della navigazione
del 5 agosto 1998, n. 342 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni
relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative).
10. I Comuni individuano nel PCC le aree connesse alle attività sul demanio marittimo da destinare
a pubblici servizi, definendo, in particolare, quelle destinate a parcheggio, a servizi igienici e a
primo soccorso.
11. La disponibilità delle aree di cui al comma 10 può essere assentita a mezzo “consegna” a titolo
gratuito, ai sensi dell’articolo 34 del codice della navigazione, come modificato dall’articolo 1,
comma 40, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.
12. Con riferimento all’articolo 9, comma 1, per “facile rimozione” va inteso, a integrazione di
quanto indicato nella circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 24 maggio 2001, n 120,
l’assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali
cementanti di qualsiasi genere.
Art. 17
(Norme transitorie)
1. Fino all’approvazione del PRC ai Comuni tutti è consentito:
a) il rinnovo delle concessioni rilasciate, per la durata e per le condizioni identiche a quelle in scadenza;
b) il rinnovo di concessioni annuali, con clausola di precarietà, per la durata di anni
sei con il medesimo vincolo di precarietà;
c) il rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante e per manifestazioni e spettacoli;
d) il rilascio di autorizzazione temporanea per l’affidamento in gestione di aree demaniali in concessione ai Comuni medesimi, con obbligo di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi;
e) il rilascio di autorizzazione per la realizzazione di servizi igienici e di opere connesse
all’eliminazione di barriere architettoniche, anche in eccedenza alle volumetrie già assentite;
f) il rilascio di concessione al sub – ingresso e di autorizzazioni ai sensi dell’articolo
24 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione.
2. Fino all’approvazione dei PCC i Comuni applicano, nell’attività concessoria, esclusivamente
le disposizioni rivenienti dal PRC.
3. In caso di reiterata violazione degli obblighi di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) ed
e), si avvierà la procedura di decadenza.
4. Al fine di garantire la continuità amministrativa, la Regione continua a esercitare l’attività concessoria
per le istanze già acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla effettiva
consegna ai Comuni dei rispettivi fascicoli di competenza.
5. Nelle more dell’attivazione del SID, i Comuni trasmettono copia integrale delle concessioni
rilasciate, oltre che in forma cartacea e con cadenza quindicinale, anche su supporto informatico
secondo le indicazioni della Regione.
Art. 18
(Riparto risorse economiche)
1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa
statale, incrementato del 10 per cento quale imposta regionale aggiuntiva.
2. Pari incremento è applicato alle somme corrisposte per indennizzo.
3. A esclusione del canone, tutte le imposte rivenienti dall’attuazione della presente legge sono
introitate dai Comuni e dalla Regione secondo le aliquote definite al comma 5.
4. I Comuni provvedono alla verifica dell’esatto pagamento del canone, dell’imposta regionale
aggiuntiva, delle spese d’istruttoria di cui all’articolo
8, comma 5, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazione alle ordinanze balneari,
nonché al contenzioso tributario .
5. Per l’esercizio delle funzioni conferite è assegnato ai Comuni il 75 per cento dell’imposta
regionale riscossa, delle somme introitate per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni
accertate dai Comuni alle ordinanze balneari e del contributo per spese di istruttoria.
Art. 19
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri rivenienti dall’applicazione delle presente legge si fa fronte, in termini di competenza
e di cassa, mediante gli stanziamenti correnti dell’unità previsionale di base 04.04.01 “Settore
demanio e patrimonio” sui seguenti capitoli, rispettivamente:
IN USCITA:
Capitolo 3431 “Art. 54 codice della navigazione - Anticipazioni per esecuzione di lavori di pristino su
aree del demanio marittimo in danno del contravventore - Spese connesse – Spese di gestione e
interventi diretti e/o per il tramite dell’Autorità militare” (collegato al capitolo in entrata 3062700)
Capitolo 3690 “Spese per le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo delegate alle
Regioni – l.r. n. 17 del 23 giugno 2006” (collegato al capitolo in entrata 1018000)
10576 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 79 del 27-6-2006
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 79 del 27-6-2006 10577
Capitolo 3692 “Spese per l’elaborazione di studi e Piani di utilizzo e destinazione delle aree del
demanio marittimo di interesse regionale – l.r. n. 17 del 23 giugno 2006, art. 3” (collegato al capitolo in
entrata 1018000).
IN ENTRATA:
Capitolo 1018000 “Imposta regionale aggiuntiva, spese istruttorie, sanzioni conseguenti a violazione
alle ordinanze balneari, relative alle concessioni di aree del demanio marittimo” (collegato ai capitoli
in uscita 3690 e 3692 - l.r. n. 17 del 23 giugno 2006)” Capitolo 3062700 “Recupero somme anticipate per
l’applicazione dell’articolo 54 per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni accertate dai
Comuni alle ordinanze balneari del codice della navigazione - Proventi rivenienti dalle violazioni
alle ordinanze balneari” (correlato al capitolo in uscita 3431)
TITOLO IV
Art. 20
(Abrogazione)
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice della
navigazione e del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione.
2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, in particolare la legge regionale 4
agosto 1999, n 25 (Norme di prima attuazione per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate in
materia di demanio marittimo ex legge 4 dicembre 1993, n. 494 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).
INDICE
Titolo I – Principi generali e pianificazione
Art. 1 (Oggetto e principi generali)
Art. 2 (Pianificazione)
Art. 3 (Piano regionale delle coste)
Art. 4 (Piano comunale delle coste)
Art. 5 (Funzioni della Regione)
Art. 6 (Funzioni dei Comuni)
Titolo II – Disposizioni generali
Art. 7 (Sistema informativo del demanio – SID)
Art. 8 (Domanda per la concessione)
Art. 9 (Concorso di domande)
Art. 10 (Rilascio e durata della concessione)
Art. 11 (Obblighi del concessionario)
Art. 12 (Revoca, decadenza e sospensione della
concessione)
Art. 13 (Affidamento in gestione - Sub-ingresso)
Art. 14 (Autorizzazione ex articolo 55 codice della
navigazione)
Art. 15 (Vigilanza)
Titolo III – Norme transitorie e finanziarie
Art. 16 (Norme di salvaguardia e prime direttive
per la predisposizione dei Piani)
Art. 17 (Norme transitorie)
Art. 18 (Riparto risorse economiche)
Art. 19 (Norma finanziaria)
Titolo IV
Art. 20 (Abrogazione)
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 23 giugno 2006
VENDOLA
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  #24  
Vecchio 01-07-2009, 11.05.26
cifineitifatta cifineitifatta non è connesso
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Data registrazione: 06-05-2009
Messaggi: 18
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vendola........


(Modifica Admin: evitate polemiche politiche non costruttive, cifineitifatta sei avvertito, la prossima volta sarai bannato perchè il tuo comportamento non è gradito in questo forum)
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  #25  
Vecchio 01-07-2009, 12.58.12
Umberto Umberto non è connesso
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Data registrazione: 01-07-2009
Messaggi: 1
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Salve a tutti, scrivo qui per la prima volta su questo forum per chiedere a voi che siete sul posto come stanno procedendo le cose. I miei genitori ed io abbiamo una casetta a Posto vecchio e quindi ci passo tutte le mie estati a Torre Vado. Le sorgenti sono una tappa obbligata prima di salire su a pranzo. I miei mi hanno detto che oggi dovrebbero continuare i lavori per la realizzazione dello stabilimento balneare perchè tutte le carte sono in regola. A voi cosa risulta? Inoltre, un'ultima domanda, se (spero di no, ma ammettiamo il caso) realizzano questo stabilimento, io posso andare alle sorgenti a farmi un bagno ogni volta che voglio? O devo pagare? Scusate le numerose domande, ma sono fuori, e quindi non so bene cosa stia succedendo lì a Torre vado. Se si è formato un presidio permanente di protesta, a voi va la mia piena solidarietà e mi dispiace non essere lì per dare una mano in concreto. Saluti, Umberto.
Rispondi citando
  #26  
Vecchio 01-07-2009, 14.36.39
daviden daviden non è connesso
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Messaggi: 3
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Che infinita tristezza!
Vedo che gli amministratori morcianesi, nati, vissuti e "pasciuti" a Morciano dimostrano ben poco rispetto verso i luoghi a loro cari (?) e verso chi amministrano (?).
Beh, si vede che hanno imparato dai loro vicini di mare!!
Come avevo già scritto a inizio anno in un altro post si vede tutta l'intenzione di trasformare la litoranea in una Rimini del Sud, privatizzando il più possibile senza nessuna cura nè interesse verso la bellezza naturale e selvaggia che spinge i turisti a visitare la Nostra Terra.
Quando poi avrete finito di distruggere vediamo cosa vi rimane!!! Un'idea l'avrei ma è un forum pubblico e non voglio mettere in imbarazzo Pantaleo che gentilmente ospita i nostri commenti e avrà il suo bel da fare.


Ma mi domando se è possibile realizzare uno stabilimento che a tutti gli effetti non permette più il passaggio da una parte all'altra della costa. Il bagnasciuga non è attrezzabile ma in questo caso non esiste nemmeno. E allora?

E poi, non sarebbe il caso di denunciare il fatto al WWF ed eventualmente al ministero in quanto zona con caratteristiche naturalistiche particolari??

da Torino, Davide N.

P.s. Spero che quando scendo sia cambiata la giunta
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  #27  
Vecchio 01-07-2009, 17.14.25
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Post Riferimenti

riporto alcune informazioni pervenute - cronistoria sui permessi, non deve essere presa come una polemica ma come un informazione da raffinare, (vista la poca informazione che raggiunge i cittadini) è comunque un modo per calmare tutto il vocifero di questi giorni con notizie certe.
Chiunque abbia informazioni certe e dimostrabili può inviarmi una mail per aggiornare tale prospetto.


Provvedimento regionale 2001
Delibera Giunta Regionale N.319/2001 in riferimento alla legge 494/93 che prevede la dotazione del piano coste per tutti i comuni.

Comune di Morciano 25/11/2002
Con delibera N.39 del 25/11/2002 approvazione del piano coste presentando una proposta (in quella situazione l'opposizione non si espresse)

Comune di Morciano 2003/2004
Nel 2003 una richiesta da parte di xxx
Nel 2004 una richiesta da parte di xxx
Entrambe le richieste sono poi decadute

Comune di Morciano 28/03/2006
Nel 2006 (data 28/03/2006) ul comune di Morciano di Leuca chiedeva l'autorizzazione a procedere all'istruttoria su istanza presentata dalla ditta XXX (progetto presentato nel 2005)

Provvedimenti Regionali 2006

Approvazione della legge regionale n.17/2006

Comune di Morciano 05/02/2007
Con nota N.20 del 05/02/2007 l'ufficio tecnico comunale esprimeva parere paesaggistico favorevole sul proggetto.

Comune di Morciano 26/03/2008
L'ufficio tecnico comunale rilasciava il permesso di costruire N.17/08

Comune di Morciano 09/02/2009
in data 09/02/2009 la ditta presentava la dichiarazione d'inizio attività.

Comune di Morciano 16/02/2009
In data 16/02/2009 il Comune comunica la sospensione del piano (senza alcun provvedimento ufficiale) e intima alla società di non avviare i lavori.

Comune di Morciano 20/02/2009
In data 20/02/2009 con delibera comunale N.3/09 il consiglio dichiarava la zona "Sorgenti" come di pubblico interesse caratterizzata dalla presenza di sorgenti di acqua dolce naturale e pertanto disponeva la sospensione del piano coste comunale

Comune di Morciano 03/06/09
Avverso a tale delibera la ditta XXX presentava ricorso al TAR il quale, in data 03/06/09 emetteva sentenza N. 458/09 accogliendo la domanda cautelare sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato

Comune di Morciano 29/06/09 mattina
La ditta XXX inizia i lavori di costruzione dell'area atrezzata in località sorgenti

Comune di Morciano 29/06/09 mattina
Il comune di Morciano ha emanato un ordinanza di sospensione dei lavori per ragioni di pubblica sicurezza visto il malcontento e l'insurrezione popolare.
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  #28  
Vecchio 01-07-2009, 22.12.45
cudimuzzo cudimuzzo non è connesso
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E del tutto inutile piangere sul latte versato, tanto per usare un eufemismo, ma considerato che tutti i documenti sembrano risultare in regola, le autorizzazioni rilasciate, non resta che abbandonarsi a laconiche critiche amari commenti e consigli del tutto inutili. Sicuramente i membri dei Consigli Comunali odierni e passati non hanno tenuto conto di un piccolo ma importante dettaglio, forse non frequentando e quindi poco conoscendo le spiagge destinate alla privatizzazione, infatti nelle spiagge interessate esisteva ed esiste un discreto numero di utenti grazie al fatto che si tratta di coste pianeggianti e di facile accesso attraverso le scalette del lungomare, e dunque in virtù di questo sarebbe stato opportuno segnalare disponibili alle concessioni quei tratti di costa che risultando inaccessibili a causa di mancanza di accessi dal lungomare o con costa di minime dimensioni sarebbero potute divenire ulteriori spazi fruibili da persone in cerca di posti esclusivi dove crogiolarsi al sole e bagnarsi in acque limpide, si tratta di due pezzi di costa che vanno esattamente dal bar Martinucci ad un po’ prima delle Sorgenti, e la costa antistante il Pelagus.
Comunque spero solo che prevarrà il buonsenso e la logica , e sicuramente continuerò a fare i miei bagni di mare dove li ho fatti per 49 anni con o senza spiaggia attrezzata nessuno mi potrà impedire l’accesso al mare, ma se ciò dovesse verificarsi non resta che armarsi di marca da bollo e fare valere i nostri diritti.
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  #29  
Vecchio 02-07-2009, 00.16.50
daviden daviden non è connesso
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Messaggi: 3
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Allora, vista la sequenza inviata da Pantaleo ammetto che l'amministrazione si sia ravveduta. Ma il danno ormai è fatto, forse.
A mio parere bisognerebbe vedere cosa il TAR ha detto.

Se si è basato sull'opinione "dell'ufficio tecnico comunale che esprimeva parere paesaggistico favorevole sul progetto" bisognerebbe capire se l'ufficio tecnico è abbastanza competente a proposito (e vista la valenza naturalistica delle Sorgenti, parrebbe proprio di No).

Purtroppo non sono un avvocato ma è come se il comune di Vernole dicesse che le "Cesine" non hanno una grande valenza paesaggistica e/o naturalistica e allora si può spianare e fare uno, dieci, cento stabilimenti balneari.
Chi si può muovere per fermare la sentenza?

A questo punto il comune deve correre ai ripari e trovare il modo di fermare i suoi danni.

Intanto vedo di mobilitare più gente possibile su Facebook e altro....

Davide N.
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  #30  
Vecchio 02-07-2009, 01.01.46
Luigi80 Luigi80 non è connesso
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Data registrazione: 10-03-2008
Messaggi: 7
Post La Difesa Delle “sorgenti” : Un’occasione Per Riunirsi O Un Pretesto Per Rimanere Divisi?

In questi giorni la stampa ha dato giusto rilievo alla protesta popolare contro il tentativo di compiere un obbrobrio e un grave tradimento ai danni di uno scorcio del Paradiso salentino: LE SORGENTI di TORRE VADO. L’ angolo di favola, il gioiello della natura, dove l’acqua sorgiva pura e ricca di salutari minerali zampilla a fior di mare, prima di mescolarsi allo stesso.
I Morcianesi, orgogliosi del loro territorio, sono scesi in campo a presidiare notte e giorno gli scogli contaminati da tubi di ferro e lastroni di legno.
E, se è vero che nei momenti di crisi emergono le qualità degli individui e delle collettività, questo spontaneo e irrefrenabile movimento di difesa, questa risentita ribellione ai soprusi lo conferma.
Perché, se qui, nel Sud Salento, non ci sono le infrastrutture e la ricchezza economica di altre parti del paese , tuttavia non mancano una tradizione culturale, fatta di laboriosità ed impegno e le risorse naturali che possono aprire il territorio a nuove vocazioni e prospettive. Come le nostre SORGENTI, appunto, i nostri scorci naturali intatti, le nostre campagne con gli oliveti secolari, i muretti a secco, le paiare, dove tutto trasuda ancora l’ onestà, la pulizia, la pace operosa di tante generazioni.
E’ questo paesaggio dolce e armonioso, questo ambiente pulito e sereno, questo clima naturale, fatto di onesti pensieri e di pace conviviale, la nostra vera importante tradizione da conservare e difendere, la vera grande ricchezza, che incanta il turista, lo seduce, lo contagia, lo libera dallo stress della città e dalla routine quotidiana, assicurandogli quella vacanza rigenerativa, che altri luoghi più rinomati, ma più caotici e frenetici non possono più dare.
E, allora, perché lasciarci andare, anche nell’ora della comune, legittima protesta a divisioni, accuse reciproche, invettive, odi repressi, che possono solo indebolirci e lasciarci sconfitti ed avviliti? Perché non rispettare la nostra secolare tradizione, fatta di rispetto reciproco e di ricerca del BENE COMUNE? Perché non riprodurre nei nostri comportamenti la fisionomia del nostro paesaggio sereno, equilibrato, pacifico? Perché trasformare un presidio di gente unita in un luogo di snervanti litigi e di inutili polemiche, che certamente non giovano né alla soluzione del problema, né all’immagine di questa terra e della sua gente?
A che pro, insomma, da parte degli uni o degli altri, tentare di appropriarsi di una battaglia e di una volontà che è di tutti?
Giuliana Pisanello
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