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| Il Nostro Comune: novità, proposte e problemi Come in tutti i piccoli comuni, esistono problemi che non vengono preposti all' attenzione di chi di dovere .. inserite qualsiasi vostra richiesta, critica o novità ... noi cercheremo di avere una risposta. By TorreVado.info nel salento in Puglia a Torre Vado |
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#1
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Martedì 01 Giugno 2010 durante l'incontro dedicato a "Territorio: turismo conoscenza e sviluppo " del programma Aspettando l'estate dell'Associazione Pro Loco torre Vado si sono affrontate alcune problematiche del settore turismo (in specifico affitti case vacanze da parte dei privati), è intervenuto il direttore dell A.P.T. di Lecce, Il presidente della Pro Loco e alcuni consulenti del luogo.
Vi proponiamo in video l'intero dibattito. In Questi giorni su questa discussione troverete anche alcuni appunti prettamente dedicati a case vacanze di privati seguiteci.
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Pantaleo ![]() Amare il Salento... è come amare se stessi... quello che oggi per noi è presente diventerà storia per i nostri figli, impegnamoci a farlo crescere. Seguiteci su Facebook Torre Vado e Twitter Torre Vado Per le tue vacanze ... Case Vacanze Salento |
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#2
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normativa in materia di affitti e il fac simile di contrattro gentilmente offerti da (lo trovate anche in basso PDF da scaricare - Office .Doc):
Citazione:
STUDIO QUARANTA ALESSANDRO Rag. Commercialista – Revisore dei Conti e Consulente del Lavoro 73040 Morciano di Leuca – Via S. G. Bosco, 60 Telefono e fax : 0833 743362 e-mail: Alessandro_quaranta@fastwebnet.it e-mail: quaranta.alex@tiscali.it qualche consiglio per gli affitti estivi con allegato fac simile di contratto Versione Doc - Versione PDF Normativa di riferimento:
soprattutto durante il periodo estivo, molte famiglie sono solite affittare delle abitazioni lontane dai centri abitati, spesso in prossimità del mare o della montagna per trascorrere le vacanze. L’affitto (o locazione) di un appartamento “ad uso vacanze” non si differenzia molto rispetto al normale contratto di locazione “ad uso abitativo” ed è esposto alla stessa disciplina. Ciò che contraddistingue la locazione ad uso vacanza è:
La Legge 17 maggio 1983, n. 217, che per la prima volta ha dato una definizione di “casa per vacanze”, prevede che la locazione di appartamenti ad uso vacanza:
Il locatore (ovvero la persona che da l’appartamento in affitto) può essere tanto il privato singolo, proprietario della casa, quanto, invece, un’agenzia turistica od un’impresa che gestisce un complesso immobiliare. In alcuni casi, alla locazione dell’immobile si accompagnano anche alcuni accessori e servizi (ad esempio: giardino, box o posto barca, oppure cambio biancheria, pulizia settimanale, pasti, ecc.) il cui utilizzo può o meno essere incluso nel canone d’’affitto. L’art. 1, comma 2, lett. c) Legge 431/1998 il quale definisce il contratto di locazione stagionale come “contratto di locazione transitoria per finalità turistica” prevede la forma scritta a pena di nullità. La durata del contratto è lasciata alla libertà contrattuale delle parti, ma devono comunque sussistere le esigenze abitative di svago e utilizzo nel tempo libero. Forma: Nel caso in cui la durata dell’affitto non supera i 30 giorni, può esserci o non esserci la forma scritta (meglio se c’è per avere chiarezza di diritti ed obblighi). Il contratto di locazione ad uso turistico deve specificare:
Il saldo può essere richiesto al momento del ritiro delle chiavi dell’appartamento. Elenco dotazioni: Una volta entrati in casa va controfirmato l’elenco delle dotazioni per la presa in consegna e, possibilmente, va fatta annotare la lettura dei contatori di luce, gas, acqua. Cauzione: non vi è nessun obbligo imposta dalla legge; viene però di norma richiesta dal proprietario, all’atto della consegna dell’immobile, in particolare per consumi di utenze: luce, gas, telefono e per eventuali danni che il conduttore dovesse procurare all’immobile o ai mobili in esso contenuti. Anche qui la misura della cauzione è lasciata alla libera contrattazione delle parti o agli usi locali (Camere di Commercio). L’eventuale cauzione viene restituita alla fine del contratto se non ci sono stati problemi. Comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza: la Legge 29 marzo 2001, n. 135, all’art. 8, ha modificato l’articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pertanto il nuovo art. 109 del TULPS dispone:
Se, oltre all’immobile vengono anche forniti dei servizi (pulizie, cambio biancheria, pasti, ecc.), la situazione cambia radicalmente, poiché ci troviamo di fronte a prestazioni tipiche di un’attività alberghiera, con i consequenziali obblighi ai fini Iva. I redditi conseguiti vanno dichiarati nel quadro RL (redditi occasionali) del modello Unico, se sono relativi a contratti di locazione stipulati per una durata non superiore ai trenta giorni con lo stesso inquilino. Per questo tipo di contratti non sussiste alcun obbligo di registrazione. Pertanto, i redditi relativi a più contratti di locazione, inferiori ai trenta giorni con locatari diversi, andranno sommati e indicati nel rigo RL 10. le spese inerenti la produzione del reddito (ad esempio l’intermediazione pagata all’agenzia immobiliare che ha procurato il cliente) potranno essere portate in deduzione, nel rigo RL 19. Per i contratti superiori ai trenta giorni, per i quali, invece, sussiste l’obbligo di registrazione, oltre al 2 per cento dell’imposta di registro sul canone pattuito, il relativo reddito andrà dichiarato tra i redditi di fabbricati, quadro (RB), con le regole tipiche che lo determinano. Un’ultima incombenza di natura fiscale, è l’apposizione di una marca da 1,29 euro sulle ricevute da rilasciare per l’affitto, se queste superano l’importo di 77,49 euro. CONTRATTO DI LOCAZIONE PER FINALITA’ TURISTICA Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), Legge 9 dicembre 1998, n. 431 Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, il signor _________________________, nato a _______________ il __________ e residente in _____________________, via ___________________, nr. ____, codice fiscale _________________________, carta d’identità/patente auto nr. _______________, rilasciata dal _________________, il ___________, di seguito denominato locatore; concede in locazione al signor __________________________, nato a ___________________, il ____________, carta d’identità/patente auto nr. __________, rilasciata dal _____________ di ___________ il ___________ e residente in ________________________, via _____________________, codice fiscale _______________________ come certificato nel sopraindicato documento, di seguito denominato conduttore, l’immobile sito in _____________________, Via _____________________, composto da 2camere da letto, n. 1 cucina/soggiorno e servizi, interamente ammobiliato, ivi compreso frigorifero, lavatrice e dotato altresì dei seguenti elementi accessori: posto auto e di una terrazza. Il suddetto immobile è censito nel N.C.E.U. del Comune di ____________________ , foglio ______, num. _______, sub. 1. La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni: 1) Il suddetto immobile è concesso in locazione esclusivamente per soddisfare esigenze transitorie, avendo il conduttore dichiarato di volerlo usare quale abitazione secondaria durante il periodo di villeggiatura estivo; 2) La locazione avrà la durata dal __________ al ___________. Pertanto il presente contratto dovrà intendersi risolto improrogabilmente alla scadenza, senza necessità di disdetta. 3) Nel suddetto immobile potranno soggiornare un numero massimo di persone ________, ivi compreso lo stesso conduttore. 4) Il canone complessivo di locazione è determinato in euro _________ diconsi euro (___________________). 5) Il conduttore avendo già versato in data ________nelle mani del locatore mediante ______________________la somma di euro _________ (euro _____________________) a titolo di caparra/acconto, versa a saldo la rimanente somma di euro ________________ (euro ________________) alla consegna dell’immobile nelle mani del locatore ricevente e quietanzante. 6) il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, lì immobile, pena la risoluzione di diritto del contratto. 7) Il conduttoredichiara di aver visitato l’immobile di cui al presente contratto e di averlo trovato adatto all’uso convenuto e, così, di prenderlo in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento del medesimo custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’immobile locato nello stato medesimo in cui l’ha ricevuto salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. 8) Le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas e pulizia pozzo nero, sono a totale carico del conduttore. 9) Nel presente contratto non sono previsti i servizi accessori quali: pulizie, cambio biancheria, pasti, ecc. 10) Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione ( decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 11) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno esclusivo rinvio alle disposizioni del codice civile ed agli usi locali. Letto, approvato e sottoscritto _________________ li ____________ Il Locatore Il Conduttore
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#3
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Documentazione aggiornata oggi 05/06/2010, ringraziamo per la grande disponibilità dello Studio Quaranta Alessandro.
Saluti a presto Pantaleo
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#4
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Bravu lu Pantaleo........
Messaggio chiaro....... nel video non si capisce niente...... |
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#5
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